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Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 16/01/1995 Ud. (dep. 01/02/1995) Rv. 201241 - 01

Prove - Mezzi di prova - Perizia - Perito - Attività e operazioni | Consulente di parte - Nomina successiva all'inizio delle operazioni peritali e anteriore alla fissazione di nuova data per la prosecuzione di queste - Comunicazione delle nuova data - Assenza di formalità.
Stato
decisa il 1995-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201241-01

Prove - Mezzi di prova - Perizia - Perito - Attività e operazioni

Qualora un consulente di parte venga nominato successivamente al regolare inizio delle operazioni peritali e prima della fissazione di una nuova data per la loro prosecuzione, le modalità di comunicazione di essa devono ritenersi libere, in considerazione dell'assenza di formalità che, a norma dell'art. 229, comma secondo, cod. proc. pen., caratterizza questa fase del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)