Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 16/01/1995 Ud. (dep. 01/02/1995) Rv. 201241 - 01
Prove - Mezzi di prova - Perizia - Perito - Attività e operazioni | Consulente di parte - Nomina successiva all'inizio delle operazioni peritali e anteriore alla fissazione di nuova data per la prosecuzione di queste - Comunicazione delle nuova data - Assenza di formalità.
Prove - Mezzi di prova - Perizia - Perito - Attività e operazioni
Qualora un consulente di parte venga nominato successivamente al regolare inizio delle operazioni peritali e prima della fissazione di una nuova data per la loro prosecuzione, le modalità di comunicazione di essa devono ritenersi libere, in considerazione dell'assenza di formalità che, a norma dell'art. 229, comma secondo, cod. proc. pen., caratterizza questa fase del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)