Sez. 3, Sentenza n. 1820 del 12/11/1971 Ud. (dep. 23/03/1972) Rv. 120592 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La rinnovazione del dibattimento puo essere disposta dal giudice di merito ove non sia in grado di decidere allo stato degli Atti: essa attiene all'accertamento del fatto ed il disporla o meno costituisce Esercizio d'un potere discrezionale non censurabile in Sede di legittimita qualora sia sorretto da adeguata motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)