Sez. L, Sentenza n. 6010 del 10/05/2000 (Rv. 536381 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI | Divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sull'infermità del lavoratore - Facoltà dello stesso di valutare il contenuto della documentazione inviata dal dipendente - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI
Il divieto posto dall'art. 5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) di accertamenti da parte del datore di lavoro sull'infermità per malattia ed infortunio ed il controllo diretto delle assenze riconducibili a tali infermità, non significa, per il datore di lavoro medesimo, la perdita della facoltà di valutazione del contenuto della documentazione inviata dal dipendente a giustificazione dell'impedimento al lavoro e neppure il venir meno del potere di attivare i necessari controlli avvalendosi dell'apparato amministrativo a tal fine predisposto.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)