Sez. L, Sentenza n. 13056 del 27/12/1997 (Rv. 511221 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI | Facoltà e non obbligo per il datore di lavoro - Domanda di accertamento in sede giudiziale dell'inidoneità fisica del lavoratore come causa di risoluzione del rapporto - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI
Il controllo dell'idoneità fisica del lavoratore può essere eseguito, sia in fase di preassunzione che in corso di rapporto, solo attraverso enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, legge 20 maggio 1970, n. 300; nondimeno, tale qualificato controllo stragiudiziale costituisce, per il datore di lavoro, una mera facoltà, il cui mancato esercizio non gli preclude di far valere in sede giudiziale (art. 24 cost.) l'inidoneità fisica del lavoratore come causa di risoluzione del rapporto e di chiederne l'accertamento attraverso gli opportuni mezzi istruttori, non meno garantistici del controllo stragiudiziale anzidetto.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)