diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3398 del 20/10/1975 (Rv. 377541 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - DECISIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - VIZIO DI ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONSIGLIO DI GIUSTIZIA DELLA REGIONE SICILIANA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DI UN CONSIGLIO COMUNALE DELLA GRADUATORIA DI UN CONCORSO).*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377541-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - DECISIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - VIZIO DI ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONSIGLIO DI GIUSTIZIA DELLA REGIONE SICILIANA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DI UN CONSIGLIO COMUNALE DELLA GRADUATORIA DI UN CONCORSO).*

La decisione del giudice amministrativo, emessa in Sede di legittimita, e viziata da eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice medesimo si sia ispirato a valutazioni dell'interesse pubblico, a considerazioni di opportunita, di equita, di tecnica, ovvero abbia altrimenti invaso la sfera di discrezionalita riservata all'autorita amministrativa, non anche quando abbia indagato sui presupposti di fatto condizionanti la legittimita del provvedimento impugnato, rientrando tale indagine nell'ambito dei suoi poteri giurisdizionali. (nella specie, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana aveva annullato l'approvazione, da parte di un consiglio comunale, della graduatoria di un concorso, il cui vincitore era stato sorpreso, durante la prova scritta, in possesso di alcuni foglietti di appunti. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, enunciando il principio di cui sopra, hanno escluso che la predetta decisione fosse viziata da eccesso di potere giurisdizionale, per il solo fatto che il consiglio, al fine della indagine sull'illegittimita del provvedimento impugnato, ed alla stregua dei fatti emergenti dagli Atti, aveva accertato le circostanze costitutive dell'ipotesi di esclusione da concorso pubblico, prevista dall'art 6 del DPR 3 maggio 1957 n 686 e, in particolare, la sussistenza di una correlazione fra gli appunti trovati al concorrente e l'oggetto della prova scritta). (V 344/74, mass n 368008; 876/72, mass n 357099).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)