Sez. U, Sentenza n. 876 del 22/03/1972 (Rv. 357099 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - CONFIGURABILITA - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - CONFIGURABILITA - ESTREMI.*
L'eccesso di potere giurisdizionale del consiglio di stato per sconfinamento nella sfera della giurisdizione di merito e riscontrabile quando il giudice amministrativo di mera legittimita abbia deciso in base ad una diretta valutazione dell'interesse pubblico relativo all' atto impugnato sotto il profilo dell'opportunita e della convenienza, sicche la decisione, pur nel formale rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volonta dell'organo giudicante che si sostituisca a quella dell'amministrazione giungendo ad una sostanziale riforma dello atto impugnato. (V 694'69, mass n 338959).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)