Sez. L, Sentenza n. 7400 del 13/04/2015 (Rv. 635164 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ | Permessi giornalieri e riposi sostitutivi delle festività soppresse - Nullità degli accordi collettivi per contrasto alla legge n. 54 del 1977 - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ
I permessi retribuiti ed i riposi sostitutivi delle festività soppresse, introdotti dalla contrattazione collettiva ed usufruiti nelle giornate consentite dal datore di lavoro, non pregiudicano la continuità del servizio per l'intero orario giornaliero e non sono, pertanto, nulli per contrasto alla legge 5 marzo 1977, n. 54, la cui "ratio" è di garantire la continuità del servizio impedendo ai lavoratori degli uffici pubblici di entrare dopo o uscire prima dell'orario normale. Ne consegue che il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva qualora essi non siano fruiti, entro l'anno di spettanza, dal lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1977 num. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)