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Sez. 1, Sentenza n. 526 del 07/06/1971 Ud. (dep. 28/12/1971) Rv. 119602 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA FUNZIONALE - NOZIONE - COMPETENZA PRESIDENZIALE PER LA SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - COMPETENZA FUNZIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119602-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA FUNZIONALE - NOZIONE - COMPETENZA PRESIDENZIALE PER LA SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - COMPETENZA FUNZIONALE - ESCLUSIONE.*

Per Competenza funzionale si deve intendere la ripartizione della giurisdizione penale in relazione alle fasi di sviluppo del rapporto processuale penale ovvero a particolari attivita. Anche il Presidente di un collegio giudicante puo essere talora investito di Competenza giurisdizionale, ma tale ipotesi non ricorre in rapporto al provvedimento di rinvio ad udienza fissa di un dibattimento gia iniziato e rimesso in prosecuzione ad altra udienza, trattandosi di un provvedimento ordinatorio - che non ha natura giurisdizionale ne dal lato formale ne da quello sostanziale - inteso esclusivamente a disciplinare il regolare corso del dibattimento, assicurandone la continuita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)