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Sez. L, Sentenza n. 1158 del 01/03/1989 (Rv. 462057 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PERMANENZA - REVERSIBILITÀ DELLA INFERMITÀ - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462057-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PERMANENZA - REVERSIBILITÀ DELLA INFERMITÀ - RILEVANZA - LIMITI.*

Nella controversia concernente la pensione e l'assegno di Invalidità, il giudice non può escludere la Rilevanza delle accertate infermità in base al generico rilievo della loro reversibilità, dovendo valutare tale reversibilità - e cioè la possibilità del miglioramento o della guarigione ed il tempo occorrente - con riguardo alle condizioni fisiche dell'assicurato. (V 4977/80, mass n 408853).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)