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Sez. L, Sentenza n. 4977 del 28/08/1980 (Rv. 408853 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - AFFERMAZIONE DELLA GENERICA REVERSIBILITA DELLE INFERMITA ACCERTATE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408853-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - AFFERMAZIONE DELLA GENERICA REVERSIBILITA DELLE INFERMITA ACCERTATE - INSUFFICIENZA.*

Il concetto di permanenza della riduzione della capacita di guadagno, cui fa riferimento l'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, non deve essere confuso con il concetto di irreversibilita, per cui il requisito della permanenza sussiste tutte le volte che la condizione di invalidita sia riferibile ad una infermita di durata incerta e indeterminata e comunque, non breve, non bastando a farlo escludere la mera ipotizzabilita di un miglioramento o di una guarigione a seguito di successive cure mediche. Il giudice del merito, pertanto, non puo limitarsi ad affermare la generica reversibilita delle infermita accertate, ma deve indagare sul tempo occorrente per il miglioramento o la guarigione delle infermita stesse. (Conf 4781/79, mass n 401370, sulla seconda parte; (Conf 4504/79, mass n 401010, sulla prima parte; (Conf 4232/78, mass n 393861, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)