Sez. 5, Sentenza n. 312 del 22/02/1971 Ud. (dep. 05/06/1971) Rv. 118232 - 01
SENTENZA PENALE - NULLITA- MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - OPINIONI SOGGETTIVE - OPINABILITA DI APPREZZAMENTO E VIZIO DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE - CONTRADDITTORIETA - ESTREMI.*
SENTENZA PENALE - NULLITA- MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - OPINIONI SOGGETTIVE - OPINABILITA DI APPREZZAMENTO E VIZIO DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE - CONTRADDITTORIETA - ESTREMI.*
Fino a quando gli argomenti contenuti nella sentenza non contrastano con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita di apprezzamento non ricorre vizio di motivazione produttivo di nullita, bensi potere discrezionale di apprezzamento delle prove, il quale e insindacabile in Sede di legittimita. Per configurarsi poi la contraddittorieta della motivazione, quale vizio invalidante la sentenza, nel caso di inconciliabilita logica fra diverse statuizioni di fatto o di diritto, si esige che sia resa impossibile la ricostruzione del procedimento logico-giuridico di cui si e avvalso il giudice nella formazione del proprio convincimento, in quanto le considerazioni su uno stesso fatto o su un complesso di fatti, siano inconciliabili.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)