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Sez. L, Sentenza n. 4257 del 22/06/1988 (Rv. 459290 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSUNZIONE IN PROVA DI LAVORATORE ASSUNTO OBBLIGATORIAMENTE - AMMISSIBILITÀ - RECESSO PER ESITO NEGATIVO DELLA PROVA - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - RIFIUTO DELL'INVALIDO DI ESPLETARE LE MANSIONI AFFIDATEGLI SENZA ADIRE IL COLLEGIO MEDICO - LEGITTIMITÀ DEL RECESSO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459290-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSUNZIONE IN PROVA DI LAVORATORE ASSUNTO OBBLIGATORIAMENTE - AMMISSIBILITÀ - RECESSO PER ESITO NEGATIVO DELLA PROVA - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - RIFIUTO DELL'INVALIDO DI ESPLETARE LE MANSIONI AFFIDATEGLI SENZA ADIRE IL COLLEGIO MEDICO - LEGITTIMITÀ DEL RECESSO - CONFIGURABILITÀ.*

Anche alle assunzioni assoggettate alla disciplina del collocamento obbligatorio prevista dalla legge n. 482 del 1968 è apponibile il patto di prova sempre che l'esperimento sia in concreto condotto nel pieno rispetto della parità del lavoratore obbligatoriamente assunto in relazione a mansioni di lavoro compatibili con lo stato di Invalidità dello stesso; in tal caso l'esito della prova deve prescindere da ogni eventuale considerazione sullo stato di minorazione del lavoratore, restando l'eventuale recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova sindacabile da parte del giudice al fine di controllare l'esistenza di eventuali discriminazioni ed evitare che l'esito dell'espletato esperimento possa essere comunque determinato od influenzato dalle condizioni fisiche dell'invalido. Consegue che è legittimo il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova nell'ipotesi in cui l'invalido avviato obbligatoriamente rifiuti di espletare le mansioni a lui affidate al momento dell'assunzione, senza adire l'apposito collegio medico per contestare l'eventuale incompatibilità delle stesse con il suo stato di Invalidità. (V 3977/86, mass n 446793; (V 1562/85, mass n 439543).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)