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Sez. L, Sentenza n. 1563 del 21/02/1985 (Rv. 439543 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE DEL BANCO DI NAPOLI.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439543-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE DEL BANCO DI NAPOLI.*

Al fine di stabilire la qualifica spettante al lavoratore nello ambito di una determinata contrattazione collettiva, il giudice del merito deve seguire un procedimento logico-giuridico che comporta: 1) l'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta; 2) l'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo applicabile nella specie; 3) il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale, individuati nella seconda. (nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile, in quanto frutto di un'approfondita analisi delle norme statutarie e regolamentari del Banco di Napoli e sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi, l'impugnata decisione, la quale aveva disatteso la pretesa del lavoratore dipendente al riconoscimento della qualifica di capoufficio, grado VIII, o, in subordine, della qualifica di Vice-capoufficio, grado IX). (Conf 7566/83, mass n 432160; (Conf 1484/83, mass n 426312).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)