Sez. 2, Sentenza n. 6357 del 07/06/1993 (Rv. 482695 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Sottosuolo (cantine, sotterranei) | Suolo su cui sorge l'edificio condominiale - Nozione - "Vespaio" sottostante al pavimento del piano terra - Suolo comune - Configurabilità - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Sottosuolo (cantine, sotterranei)
Poiché l'edificio condominiale comprende l'intero manufatto che va dalle fondamenta al tetto e quindi anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta stesse, il suolo su cui sorge l'edificio, oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., è non la superficie, a livello del piano di campagna, che viene scavata per la posa delle fondamenta, bensì quella porzione del terreno sulla quale viene a poggiare l'intero edificio, e, immediatamente, la parte infima dello stesso. Ne consegue che il "vespaio", consistente in riempimento calcareo a nido d'ape in terra di riporto, sottostante al pavimento del piano terra, che vi viene poggiato, non rientra nell'ambito del suolo comune a norma dell'art. 1117 cod. civ. bensì costituisce un manufatto ben distinto dalle fondazioni ed al servizio esclusivo della unità immobiliare al piano terreno e poggiante sul suolo comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)