Sez. 4, Sentenza n. 6650 del 27/01/1984 Ud. (dep. 16/07/1984) Rv. 165329 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DEL MEDICO - VALUTAZIONE - CRITERI INDICATI DALL'ART. 2236 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DEL MEDICO - VALUTAZIONE - CRITERI INDICATI DALL'ART. 2236 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
In tema di responsabilità per delitto colposo nell'Esercizio della professione medica, la valutazione del giudice è diversa, a seconda dei differenti addebiti contestati; invero, essa dovrà essere particolarmente larga, ove sia stata contestata l'imperizia - da considerare penalmente rilevante solo se rientrante nel quadro della colpa grave, così come richiamata dall'art. 2236 cod. civ. - ed effettuata, invece, secondo i criteri normali, di comune applicazione, ove l'addebito di colpa consista nella negligenza. (V mass n 150650, ed ivi citate conformi e contrarie).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)