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Sez. L, Sentenza n. 2053 del 22/03/1986 (Rv. 445253 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTRIBUTO ANNUALE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980 N. 576 - PRESCRIZIONE - TERMINE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1986-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445253-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTRIBUTO ANNUALE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980 N. 576 - PRESCRIZIONE - TERMINE APPLICABILE.*

Il credito contributivo annuale della cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori, prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980 n. 576 (i cui artt. 17 e 19 in tema di modalità di accertamento e di assoggettamento di detto credito e prescrizione decennale, non hanno effetto retroattivo), si prescrive con il decorso di cinque anni, atteso che l'Obbligo contributivo, in Mancanza di diverse Disposizioni di legge, va ricondotto nell'ambito della previsione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., in quanto si traduce in una prestazione periodica, dipendente da un unico rapporto, che si concreta in versamenti autonomi e distinti per ogni correlata scadenza. (Conf 469/85, mass n 438682).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 1, Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Regio Decr. 25/06/1940 num. 954 art. 21, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)