Sez. 3, Sentenza n. 3891 del 05/12/1969 (Rv. 344283 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - DI COSA DETERMINATA SOLO NEL GENERE (SPECIFICAZIONE) - EFFETTI REALI E OBBLIGATORI - PRESUPPOSTO - VENDITA DI COSE DA TRASPORTARE DA UN LUOGO AD UN ALTRO - SPECIFICAZIONE PER ATTO UNILATERALE DEL VENDITORE - AMMISSIBILITA - CONCLUSIONE PREVENTIVA DEL CONTRATTO - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - DI COSA DETERMINATA SOLO NEL GENERE (SPECIFICAZIONE) - EFFETTI REALI E OBBLIGATORI - PRESUPPOSTO - VENDITA DI COSE DA TRASPORTARE DA UN LUOGO AD UN ALTRO - SPECIFICAZIONE PER ATTO UNILATERALE DEL VENDITORE - AMMISSIBILITA - CONCLUSIONE PREVENTIVA DEL CONTRATTO - NECESSITA.*
Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di cose di genere, la specificazione e il mezzo attraverso il quale si realizza, ancor prima della consegna, oltre all'effetto obbligatorio, anche quello reale. Essa non puo effettuarsi che in presenza ed in concorso di ambedue le parti, salvo che queste non abbiano, di comune accordo, stabilito altro mezzo idoneo a realizzare la separazione della cosa dal genus, o ad assicurarne la non sostituibilita da parte del debitore. Solo eccezionalmente, nelle vendite di genus in cui sia per contratto previsto il trasporto della cosa da piazza a piazza, la specificazione puo avvenire anche per atto unilaterale del venditore, mediante la consegna della cosa al vettore o allo spedizioniere. Tuttavia, l'effetto traslativo della specificazione presuppone che sia gia avvenuto l'incontro dei consensi, per cui e necessaria la preventiva conclusione del contratto di compravendita. (Conf, sulla prima parte, 2479-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)