Sez. L, Sentenza n. 5322 del 20/10/1984 (Rv. 437043 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - IN GENERE - DIPENDENTI DEI COMUNI, DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI RELATIVI CONSORZI - ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - SENTENZA N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRECLUSIONE ALL'APPLICAZIONE DEI BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - IN GENERE - DIPENDENTI DEI COMUNI, DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI RELATIVI CONSORZI - ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - SENTENZA N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRECLUSIONE ALL'APPLICAZIONE DEI BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESCLUSIONE.*
La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 9 giugno 1981 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui, in violazione del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico) non è di ostacolo alla applicazione dei benefici combattentistici contemplati dalla legge 24 maggio 1970 n. 336, giacché, pur creando un vuoto legislativo, l'anzidetta dichiarazione d'incostituzionalità - che attiene soltanto ai rapporti fra gli enti rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata e lo stato, tenuto a provvedere alle necessarie coperture e ai relativi stanziamenti - non pone nel nulla le posizioni di diritto soggettivo attribuite dalla legge n. 336 del 1970 e non esclude che detti enti debbano sopportare gli oneri derivanti dalla applicazione dei benefici citati. (Conf 289/83, mass n 425098).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)