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Sez. L, Sentenza n. 2309 del 20/03/1990 (Rv. 466067 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ART. 13 QUINQUIES DEL D.L. N. 159 DEL 1984 IN FAVORE DEGLI OBBLIGATI RESIDENTI NEI COMUNI UMBRI INTERESSATI DAL SISMA DEL 1984 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 81 COST. SOLLEVATA NEL GIUDIZIO VERTENTE SULLA APPLICAZIONE DI DETTA PROVVIDENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466067-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ART. 13 QUINQUIES DEL D.L. N. 159 DEL 1984 IN FAVORE DEGLI OBBLIGATI RESIDENTI NEI COMUNI UMBRI INTERESSATI DAL SISMA DEL 1984 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 81 COST. SOLLEVATA NEL GIUDIZIO VERTENTE SULLA APPLICAZIONE DI DETTA PROVVIDENZA - IRRILEVANZA.*

Nel giudizio avente ad oggetto l'applicazione del beneficio della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali (disposta dall'art. 13 quinquies del d.l. n. 159 del 1984 in favore degli obbligati residenti nei comuni umbri interessati dal sisma del 1984) è irrilevante la questione di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento all'art. 81 cost., in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimità della medesima, per difetto di previsione della copertura finanziaria, inciderebbe soltanto sui rapporti fra gli enti rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata e lo stato, tenuto a provvedere alle necessarie coperture e ai relativi stanziamenti, ma sarebbe inidonea a porre nel nulla le posizioni di diritto soggettivo derivanti dalla disposizione in questione e ad escludere che detti enti debbano, comunque, sopportare gli oneri derivanti dalla applicazione del citato beneficio. (V 4930/85, mass n 442303; (V 5322/84, mass n 437043).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Decreto Legge 26/05/1984 num. 159 art. 13 quinquies, Legge 24/07/1984 num. 363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)