Sez. 5, Sentenza n. 2517 del 28/04/2000 Cc. (dep. 11/05/2000) Rv. 216109 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Sospensione - Limite di pena - Non applicabilità a soggetti collaboratori di giustizia - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La disposizione di cui al quinto comma dell'art.656 cod.proc.pen. nella parte in cui consente al pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena, è norma del tutto eccezionale rispetto al principio generale di immediata esecuzione dei giudicati di condanna stabilito dall'art.665 cod.proc.pen. Ne deriva che essa è di stretta interpretazione, e non è pertanto consentita la sua applicazione in via estensiva ad ipotesi non espressamente previste. (Nella fattispecie: soggetto escluso per il titolo del reato ma che ha collaborato con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria.)
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)