Sez. 1, Sentenza n. 3367 del 18/10/2000 Cc. (dep. 29/01/2001) Rv. 218043 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Collaboratori di giustizia - Sospensione dell'esecuzione - Operatività del regime ordinario - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente, per il collaboratore di giustizia, la sospensione dell'esecuzione in ragione della sua qualità e senza ulteriori condizioni, ma la riconosce entro gli stessi limiti previsti per gli altri condannati, in quanto la scelta legislativa risulta conforme al principio costituzionale di eguaglianza, in presenza di una "ratio" identica (precostituzione delle condizioni più idonee all'avvio di un percorso rieducativo) e di un'adeguata considerazione, in diverse e appropriate sedi, delle peculiarità della collaborazione (normativa premiale e misure di protezione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)