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Sez. 2, Sentenza n. 2956 del 19/09/1968 (Rv. 335741 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE- MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - VALUTAZIONE GLOBALE DELLE RISULTANZE PROBATORIE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335741-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE- MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - VALUTAZIONE GLOBALE DELLE RISULTANZE PROBATORIE - SUFFICIENZA.*

L'Obbligo della motivazione deve ritenersi adempiuto quando il giudice indichi, attraverso una valutazione globale delle risultanze di causa, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, poiche egli non e tenuto a compiere un'analisi particolareggiata di tutti gli elementi probatori.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)