diritto.io

Sez. T, Sentenza n. 20672 del 18/06/2026 (Rv. 679213-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione della base imponibile - Interventi di recupero, ex art. 31, comma 1, lett. d), della l. n. 457 del 1978, su fabbricati già esistenti - Valore dell'area - Rilevanza - Valore del fabbricato in corso d’opera - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679213-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di TASI, ai fini della determinazione della base imponibile nel caso di interventi di recupero, ex art. 31, comma 1, lett. d), della l. n. 457 del 1978, su fabbricati già esistenti (sia nel totale sia in parti essenziali), ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque utilizzato; l'imposta è dovuta per gli immobili in oggetto fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 669 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 lett. B) CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)