Sez. T, Sentenza n. 20671 del 18/06/2026 (Rv. 679212-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta municipale propria (IMU) - Ristrutturazione di fabbricati già esistenti - Determinazione della base imponibile - Applicazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Valore dell’area - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IMU, ai fini della determinazione della base imponibile nel caso di interventi di recupero, ex art. 31, comma 1, lett. d), della l. n. 457 del 1978, su fabbricati già esistenti (sia nel totale sia in parti essenziali), in base all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque utilizzato.
Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 lett. B) CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)