Sez. 3, Sentenza n. 2446 del 20/11/1970 (Rv. 348701 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - EFFETTI - POSSIBILITA DI OPPORRE IN COMPENSAZIONE IL BENE PIGNORATO - INSUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - EFFETTI - POSSIBILITA DI OPPORRE IN COMPENSAZIONE IL BENE PIGNORATO - INSUSSISTENZA.*
Il pignoramento comporta la indisponibilita e la separazione del bene pignorato dal restante patrimonio e rende il credito pignorato insensibile a tutte le posteriori cause di Estinzione, non esclusa la compensazione. (V 2697'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)