Sez. 2, Sentenza n. 324 del 02/02/1973 (Rv. 362247 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE DEI CRITERI ASTRATTI E GENERALI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE DEI CRITERI ASTRATTI E GENERALI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro e censurabile, in Sede di legittimita, al fine di differenziare il rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo (contratto d'opera), l'individuazione dei criteri astratti e generali (collaborazione, subordinazione, assenza di rischio) che caratterizzano e distinguono il primo dal secondo rapporto e che il giudice di merito deve applicare per la definizione in concreto del rapporto stesso. Quando tali criteri sono esatti e sono stati applicati dal giudice di merito con motivazione immune da errori di diritto e di logica, la valutazione degli elementi di prova che ha condotto il giudice ad affermare o ad escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non e sindacabile in Sede di legittimita. (V 2226/71, mass n 353026; 1598/71, mass n 352002).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)