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Sez. L, Sentenza n. 5003 del 27/04/1992 (Rv. 476992 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Indennità di accompagnamento - Entità del reddito dell'invalido - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476992-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

La concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 prescinde dal reddito di cui l'invalido sia possessore o possa venire in possesso in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa, avendo la legge 21 novembre 1988 n. 508 stabilito l'esclusiva rilevanza dei previsti requisiti sanitari e precisato che l'indennità stessa non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)