Sez. L, Sentenza n. 15769 del 14/12/2000 (Rv. 542631 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Requisiti - Residua capacità di svolgere un'attività lavorativa fuori del proprio domicilio - Compatibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'inabilità lavorativa, che costituisce il presupposto della indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 legge n. 18 del 1980 e che richiede l'impossibilità di deambulare e di provvedere da soli agli atti quotidiani della vita, non è incompatibile con lo svolgimento di una residuale attività lavorativa; tale indennità, pertanto, spetta anche ai soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, possano tuttavia, in quanto dotati di adeguata capacità psichica, svolgere un'attività lavorativa, anche al di fuori del proprio domicilio.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)