Sez. 3, Sentenza n. 31910 del 07/12/2025 (Rv. 677090-03)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Interessi di mora nella misura maggiorata prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. - Espressa domanda e statuizione ad hoc - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze in sede esecutiva. OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
La condanna al pagamento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., deve essere oggetto di una specifica domanda - in mancanza della quale il giudice non ha l'obbligo di provvedere - e di una statuizione ad hoc nella sentenza, sicché, da un lato, il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordato e, dall'altro,
in difetto di tale espressa statuizione risultante dal titolo azionato, in sede esecutiva per interessi legali devono intendersi quelli di mora al saggio ordinario.
Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)