Sez. 1, Sentenza n. 343 del 09/01/2013 (Rv. 624811 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Opere diverse da quelle previste in contratto - Conseguenze - Obbligo della stazione appaltante di corrisponderne il prezzo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In materia di appalto di opere pubbliche, l'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, individuando le tassative ipotesi nelle quali sono ammesse varianti in corso d'opera, esclude l'applicabilità della disciplina ad un'opera diversa da quella prevista in contratto (nella specie, in fase di esecuzione di lavori di consolidamento di un tratto autostradale, era stato ordinato all'impresa di spostare l'opera dalla sede autostradale, ove era prevista dal progetto, alla sottostante scarpata); in tal caso, come nell'ipotesi in cui non vi sia stato il regolare espletamento di una procedura di approvazione di un'opera diversa da quella prevista in contratto, non si può porre a carico della stazione appaltante il prezzo di mercato delle opere realizzate e neppure il pagamento di un indennizzo per indebito arricchimento, per la necessità di protezione del pubblico interesse; ne consegue che nel caso in cui il direttore dei lavori di appalto di un'opera pubblica disponga l'esecuzione di opere extracontratto, agendo al di fuori dei suoi poteri e, perciò, quale "falsus procurator" dell'ente, l'appaltatore può farsi indennizzare dallo stesso direttore dei lavori, ex art. 1398 cod. civ., del pregiudizio subito.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 344, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 2042, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)