Sez. 1 - , Sentenza n. 15029 del 21/07/2016 (Rv. 641823 - 02)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Appaltatore - Varianti arbitrarie - Esecuzione - Compenso od indennizzo - Esclusione - Approvazione tramite procedura di affidamento - Necessità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI
In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che abbia eseguito varianti in corso d'opera non previste dal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione del pubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento dell'ente committente, dovendo altresì ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia disposto l'esecuzione, abbia agito al di fuori di suoi poteri, e, perciò, quale "falsus procurator" dell'ente. Invero, l'art. 342, comma 2, della l. n. 2248 del 1865, all. F, e l'art. 25 della l. 109 del 1994, hanno sancito il divieto di introdurre varianti come regola generale assoluta, a meno che non siano approvate tramite una regolare procedura di affidamento ex artt. 20 e ss. della legge da ultimo cit.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)