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Sez. 6, Sentenza n. 6005 del 08/05/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164996 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164996-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI.*

L'oggettività giuridica del delitto di cui all'art. 324 cod. pen. è nella tutela dell'imparzialità, del prestigio e dell'ordinato funzionamento della pubblica amministrazione, la cui Azione esercitata nell'interesse della collettività non può subire in alcun modo e per qualsiasi motivo l'interferenza di interessi di natura privata. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato è irrilevante che nell'attività del pubblico ufficiale non sia riscontrabile alcuna irregolarità, potendo ipotizzarsi il reato anche in relazione ad un atto formalmente e sostanzialmente legittimo. Ciò che rileva, invece, è che il pubblico ufficiale che ha compiuto od emanato l'atto abbia associato alle finalità pubbliche di esso il suo privato interesse. (Conf sez. Vi 23 settembre 1982, giovannetti).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)