Sez. 6, Sentenza n. 1256 del 12/12/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167721 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - BENE TUTELATO - CONSEGUIMENTO DI LUCRO, VANTAGGIO O UTILITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE DELL'UFFICIO PER FINI PERSONALI O DI TERZI - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - BENE TUTELATO - CONSEGUIMENTO DI LUCRO, VANTAGGIO O UTILITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE DELL'UFFICIO PER FINI PERSONALI O DI TERZI - SUFFICIENZA.*
L'interesse protetto dall'art. 324 cod. pen. è espresso dalla necessità di tutelare, in via primaria, il prestigio ed il buon funzionamento della pubblica amministrazione alla luce di quei principi di correttezza, che sono richiamati dall'art. 97 cost.. A tal fine non è necessario che l'agente consegua un lucro per sè o per altri o che obiettivamente realizzi un qualsiasi vantaggio o utilità specifica. Integra gli estremi del reato in esame ogni comportamento - posto in essere anche attraverso Atti legittimi - a mezzo del quale si strumentalizza la funzione pubblica, sfruttando i poteri dell'ufficio, per realizzare interessi personali o di terzi. (V mass n 154244; (Conf mass n 164497, sulla legittimità dell'atto; (Conf mass n 163634, sulla legittimità dell'atto; (Conf mass n 164996, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)