Sez. L, Sentenza n. 2671 del 10/05/1979 (Rv. 398993 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PERSISTENZA DELL'OCCUPAZIONE DI UN BRACCIANTE AGRICOLO O DI UN COLTIVATORE DIRETTO IN LAVORI NON PESANTI SENZA USURA - DOMANDA DI PENSIONE - RIGETTO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PERSISTENZA DELL'OCCUPAZIONE DI UN BRACCIANTE AGRICOLO O DI UN COLTIVATORE DIRETTO IN LAVORI NON PESANTI SENZA USURA - DOMANDA DI PENSIONE - RIGETTO - CONDIZIONI.*
La circostanza che l'assicurato, bracciante agricolo o coltivatore diretto, sia in grado di dedicarsi a lavori non pesanti senza usura, consente di respingere la domanda di pensionamento di invalidita, quando risulti che la delimitazione delle operazioni agricole, in rapporto alle mansioni prima espletate, sia in concreto possibile, senza incidere oltre la soglia pensionabile sulla residua capacita di guadagno, stante la modestia dello stato patologico, che e sempre il presupposto essenziale per la diminuzione della capacita di lavoro e di guadagno.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)