Sez. L, Sentenza n. 2795 del 20/03/1987 (Rv. 451917 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di pensione d'Invalidità, ai sensi dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, la riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato deve essere valutata non solo con riferimento alla specifica attività lavorativa in connessione alla quale è sorto il rapporto assicurativo ma anche con riferimento ad altra attività successivamente svolta, non rilevando il diverso carattere di subordinazione od autonomia di dette attività, nonché con riguardo a tutte le possibili occupazioni (in regime sia di subordinazione che di autonomia) cui l'assicurato sia idoneo, sempreché esse abbiano i requisiti della normalità, della continuità e della durata e non implichino usura lavorativa o declassamento o remunerazione inferiore al limite rilevante per legge. (V 7024/82, mass n 424689; (V 6742/82, mass n 424372; (V 2671/79, mass n 398993; (V 2079/79, mass n 398455; (V 1304/79, mass n 397555).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)