Sez. 3, Sentenza n. 6500 del 15/12/1980 (Rv. 410273 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
In caso di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, il creditore ben puo ottenere, soddisfacendo il relativo Onere della prova, il risarcimento del danno costituito dalla sofferta impossibilita di procedere a investimenti programmati ovvero dalla necessita di ricorrere a mutui onerosi con banche, enti o privati. (nella specie, il giudice del merito non aveva ammesso la prova testimoniale, chiesta dal creditore insoddisfatto per dimostrare di aver dovuto ricorrere negli anni successivi all'inadempimento, dal 1973 al 1976, a fidi bancari con tassi variabili fra il nove e cinquanta e il diciannove per cento, osservando non risultare correlazione tra l'inadempimento e quelle operazioni bancarie. La Corte ha cassato con rinvio, enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)