Sez. 2, Sentenza n. 4088 del 09/07/1982 (Rv. 422063 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - MAGGIOR DANNO DERIVATO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE ANCHE SE IMPRENDITORE COMMERCIALE - OGGETTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - MAGGIOR DANNO DERIVATO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE ANCHE SE IMPRENDITORE COMMERCIALE - OGGETTO.*
In tema di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento al creditore del maggior danno, a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ. ed in relazione alla sopravvenuta svalutazione monetaria, a titolo di lucro cessante, e, cioè, per la perdita di guadagni od altre utilità che avrebbe tratto ove il debito fosse stato esattamente pagato, non può essere fondato sulla mera circostanza della qualità di imprenditore commerciale del creditore medesimo, occorrendo che questi deduca e dimostri, sia pure senza limitazioni di prova, ed anche in via presuntiva il verificarsi del suddetto pregiudizio, alla stregua di specifiche possibilità di porre a frutto la somma dovutagli nell'ambito della propria attività. (V 6500/80, mass n 410273).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)