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Sez. 6, Sentenza n. 7495 del 18/01/1990 Ud. (dep. 30/05/1990) Rv. 184440 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRADDITTORIETÀ - NOZIONE - CONTRASTO TRA GLI ELEMENTI DI PROVA - NECESSARIA TRADUZIONE IN CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184440-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRADDITTORIETÀ - NOZIONE - CONTRASTO TRA GLI ELEMENTI DI PROVA - NECESSARIA TRADUZIONE IN CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Si ha contraddittorietà della motivazione, come vizio sindacabile in Sede di legittimità che può portare all'annullamento della sentenza, quando sullo stesso punto di fatto o di diritto la sentenza, o, comunque, il provvedimento del giudice, contenga valutazioni fra loro contrastanti, ora affermando ora negando, sicché esse siano tra loro inconciliabili logicamente o giuridicamente. Altro rispetto alla contraddittorietà della motivazione è l'eventuale contrasto tra i vari elementi di prova, che non si traduce nella prima quando sia superato dalla valutazione del giudice di merito, il quale, spiegando le ragioni della attendibilità o dell'inattendibilità dei diversi elementi, pervenga al convincimento in base alle risultanze ritenute attendibili. (V mass n 182290; (V mass n 180995 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)