Sez. 1, Sentenza n. 13854 del 22/05/1989 Ud. (dep. 17/10/1989) Rv. 182290 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GIUDIZIO SULLA RILEVANZA ED ATTENDIBILITÀ DELLE FONTI DI PROVA - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITE: MOTIVAZIONE RISPONDENTE AI CRITERI DI COMPLETEZZA, CORRETTEZZA E LOGICITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GIUDIZIO SULLA RILEVANZA ED ATTENDIBILITÀ DELLE FONTI DI PROVA - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITE: MOTIVAZIONE RISPONDENTE AI CRITERI DI COMPLETEZZA, CORRETTEZZA E LOGICITÀ.*
Il giudizio sulla Rilevanza, attendibilità ed affidabilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente al giudice di merito e la scelta da questi compiuta non può formare oggetto di ricorso per Cassazione. Tuttavia, poiché l'ordinamento non può sopportare il rischio che tale libertà venga esercitata in modo arbitrario, le parti hanno il potere di domandare l'esecuzione di un controllo di legittimità sulla motivazione della decisione, teso ad accertare - attraverso la censura della Mancanza o contraddittorietà della stessa se del convincimento che si è formato, il giudice abbia indicato le ragioni, e se queste ultime siano plausibili in quanto fondate su tutto il materiale probatorio (cosiddetto principio di completezza), siano aderenti a quest'ultimo (cosiddetto principio di correttezza), sicché le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logicamente ineccepibili, e di massime di esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (cosiddetto principio di logicità). (nella fattispecie questa Corte ha annullato la sentenza dei giudici di merito ritenendo che i giudizi di certezza espressi circa la presenza dell'imputato nel luogo del commesso delitto non fossero fondati su una motivazione rispondente ai criteri di correttezza, completezza e logicità enunciati). (V mass n 151905; (V mass n 151926).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)