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Sez. 2, Sentenza n. 829 del 29/01/1983 (Rv. 425582 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ ESSENZIALI PER L'USO - MANCATO RILASCIO DA PARTE DELLA P.A. DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 1497 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425582-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ ESSENZIALI PER L'USO - MANCATO RILASCIO DA PARTE DELLA P.A. DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 1497 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

Ove nel contratto di vendita di una casa di abitazione l'Onere di ottenere il certificato di abitabilità non sia stato posto contrattualmente a carico del compratore (con garanzia da parte del costruttore della ricorrenza dei requisiti per ottenerlo, o con esclusione di responsabilità dello stesso, nel qual caso l'immobile S'intende venduto senza la garanzia della qualità in questione), deve ritenersi che la casa venduta per abitazione deve essere dotata del requisito dell'abitabilità, con la conseguenza che il venditore, anche se per colpa della P.a., non possa ottenere il relativo certificato, non può pretendere (salva ogni sua Azione nei confronti della P.a.) che resti valido un contratto nel quale consegna aliud pro alio (art. 1497 cod. civ.), né può sottrarsi al risarcimento del danno, in quanto la cosa venduta - sia pure per un vizio di attività o di giudizio della P.a. - non ha la qualità essenziale per la quale è stata acquistata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)