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Sez. 2, Sentenza n. 6403 del 06/12/1984 (Rv. 437982 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALLO USO - VENDITA DI UN APPARTAMENTO - CERTIFICATO DI ABITABILITÀ - OBBLIGO DI CONSEGNA - MANCATA CONSEGNA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437982-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALLO USO - VENDITA DI UN APPARTAMENTO - CERTIFICATO DI ABITABILITÀ - OBBLIGO DI CONSEGNA - MANCATA CONSEGNA - CONSEGUENZE.*

Anche in assenza di una previsione contrattuale, il venditore deve consegnare al compratore, insieme con la cosa venduta, i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all'uso di essa e perciò, quando la cosa sia costituita da un appartamento, il certificato di abitabilità del medesimo, a meno che le parti non abbiano espressamente stabilito il contrario. Infatti, seppure la Mancanza del certificato di abitabilità di una casa non esclude di per sè la conformità della stessa alle norme igienico-sanitarie, la omessa consegna del certificato da parte del venditore-costruttore integra pur sempre una inadempienza, che se non è tale da dar luogo alla risoluzione del contratto per consegna di "aliud pro alio", è tuttavia atta a ledere il distinto interesse del compratore al relativo accertamento a tutela, anche futura, di un suo possibile diritto al risarcimento dei danni in considerazione della ridotta attuale commerciabilità della casa. (V 829/83, mass n 425582; (Conf 1379/79, mass n 397675; (Conf 201/78, mass n 389490; (contra 5231/77, mass n 388878; (contra 1141/73, mass n 363642).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)