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Sez. 3, Sentenza n. 4380 del 25/06/1983 (Rv. 429294 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UN COSIDDETTO BANCALE DI FITTO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FISCALE E DETERMINAZIONE DEL CANONE ALL'EPOCA DOVUTO CON RIFERIMENTO ALL'ORIGINARIO CONTRATTO PROROGATO "EX LEGE", OVVERO STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO NUOVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429294-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UN COSIDDETTO BANCALE DI FITTO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FISCALE E DETERMINAZIONE DEL CANONE ALL'EPOCA DOVUTO CON RIFERIMENTO ALL'ORIGINARIO CONTRATTO PROROGATO "EX LEGE", OVVERO STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO NUOVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*

Qualora - successivamente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 (cosiddetta sull'equo canone) - le parti fra le quali è in corso un rapporto di locazione sottoscrivano un modulo predisposto di contratto (cosiddetto bancale di fitto), spetta al giudice del merito - la cui valutazione è insindacabile in Sede di legittimità ove immune da vizi logici e errori giuridici - accertare se le parti hanno inteso adempiere l'Obbligo nei confronti del fisco e, nel contempo, determinare il canone all'epoca dovuto in forza delle leggi in vigore, con riferimento all'originario prorogato ex lege, ovvero stipulare un contratto nuovo, avente ad oggetto il medesimo immobile ed avulso da quello precedente. (nella specie, sulla scorta di tale principio, è stata reputata congrua la valutazione del giudice del merito il quale aveva escluso l'animus novandi in considerazione del riferimento esplicito, contenuto nel bancale di fitto, alla proroga del precedente rapporto e della Determinazione del canone con aumento del 15%, corrispondente a quello stabilito dall'art. 68 della richiamata legge per i contratti prorogati).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)