Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 13/11/1987 (Rv. 455928 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CONTRATTO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE E SOGGETTO A PROROGA LEGALE - FISSAZIONE DI UN TERMINE FINALE DEL RAPPORTO AI SENSI DELLA PREDETTA LEGGE - STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO NON AVENTE NECESSARIAMENTE CARATTERE NOVATIVO - SUFFICIENZA - LIBERA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CANONE - AMMISSIBILITÀ - PERDURANTE VIGENZA O MENO DELLE CLAUSOLE ACCESSORIE (NELLA SPECIE, QUELLE CONCERNENTI IL TEMPO E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE) PREVISTA NEL CONTRATTO ORIGINARIO - CARATTERE NOVATIVO DEL NUOVO CONTRATTO - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEMANDATO AL GIUDICE DI MERITO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CONTRATTO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE E SOGGETTO A PROROGA LEGALE - FISSAZIONE DI UN TERMINE FINALE DEL RAPPORTO AI SENSI DELLA PREDETTA LEGGE - STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO NON AVENTE NECESSARIAMENTE CARATTERE NOVATIVO - SUFFICIENZA - LIBERA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CANONE - AMMISSIBILITÀ - PERDURANTE VIGENZA O MENO DELLE CLAUSOLE ACCESSORIE (NELLA SPECIE, QUELLE CONCERNENTI IL TEMPO E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE) PREVISTA NEL CONTRATTO ORIGINARIO - CARATTERE NOVATIVO DEL NUOVO CONTRATTO - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEMANDATO AL GIUDICE DI MERITO.*
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo con riguardo ad un contratto in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 e soggetto a proroga secondo la legislazione previgente, le parti hanno facoltà, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 67 della suddetta legge, di stipulare, anche prima delle scadenze stabilite nei due commi precedenti, un "nuovo contratto" secondo le Disposizioni del capo II, titolo i della legge (artt. Da 27 e 42), essendo all'uopo sufficiente un qualsiasi accordo, non necessariamente novativo del contratto in corso, con il quale, anche mediante un mero richiamo, venga stabilito quale termine finale del rapporto (almeno) quello minimo imposto, a favore del conduttore, dall'art. 27, con la rinnovazione automatica alla scadenza - ai sensi dell'art. 28 e salva la facoltà di diniego della rinnovazione nelle ipotesi tassative di cui all'art. 29 -. Conseguentemente, sottratto il rapporto locatizio quoad tempus alla disciplina transitoria ed applicandosi quella ordinaria, le parti possono determinare liberamente l'ammontare del canone (con aggiornamento ISTAT nei limiti di cui all'art. 32), anche aumentando quello corrisposto anteriormente, senza incorrere nella sanzione di nullità comminata dall'art. 79. In tale ipotesi la natura novativa o meno del "nuovo contratto" ha Rilevanza (e deve essere accertata dal giudice) solo al fine di stabilire la perdurante vigenza o meno delle clausole accessorie (come, nella specie, quelle concernenti il tempo e le modalità di pagamento del canone) previste dal contratto originario. (V 4380/83, mass n 429294).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)