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Sez. L, Sentenza n. 13235 del 09/06/2009 (Rv. 608820 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati con il S.S.N. - Legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Procedimento avviato dall'amministrazione per il recupero di crediti indebitamente erogati ai sanitari - Obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 241 - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608820-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In tema di medici convenzionati con il S.S.N. non sono applicabili le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, che riguardano i procedimenti strumentali all'emanazione da parte della P.A., in posizione di preminenza, di provvedimenti autoritativi idonei ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari e non investono il rapporto di parasubordinazione di natura privatistica tra medici convenzionati e le A.U.S.L., che si svolge su un piano di parità, con esclusione di ogni potere di supremazia dell'amministrazione al di fuori di quello di sorveglianza. Ne consegue che, ove l'amministrazione abbia avviato il procedimento per il recupero di crediti indebitamente erogati ai sanitari, non è dovuta la comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)