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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3606 del 14/02/2018 (Rv. 646884 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Negozio fideiussorio - Perfezionamento - Momento rilevante - Accettazione del creditore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646884-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi l’accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell’art. 1333 c.c., sicché l’eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)