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Sez. 2, Ordinanza n. 2103 del 22/05/1968 Cc. (dep. 03/08/1968) Rv. 108954 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - CONSEGNA AL PORTIERE -SOTTOSCRIZIONE DEL PORTIERE E SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108954-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - CONSEGNA AL PORTIERE -SOTTOSCRIZIONE DEL PORTIERE E SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La notificazione di un avviso di deposito di sentenza al difensore eseguita mediante consegna dell'atto al portiere, deve ritenersi valida, anche se l'originale non sia stato sottoscritto da quest'ultimo e se l' ufficiale giudiziario non abbia provveduto alla spedizione del relativo avviso con lettera raccomandata. Tali formalita, infatti, non riguardano la notificazione al difensore di fiducia o di ufficio, ma soltanto quella fatta all'imputato. (Conf.106897, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)