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Sez. U, Sentenza n. 4562 del 24/10/1977 (Rv. 388165 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI ED AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI - ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO - CONVENZIONE DI IMBARCO - ATTO DI NOMINA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1977-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388165-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI ED AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI - ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO - CONVENZIONE DI IMBARCO - ATTO DI NOMINA - CONFIGURABILITA.*

Ai fini dell'identificazione del rapporto di pubblico impiego l'atto formale di nomina deve ritenersi realizzato quando sia posto in essere da parte della pubblica amministrazione un atto scritto, dal quale risulti chiaramente la volonta dell'ente di inserire un soggetto nella propria organizzazione, anche se non in via definitiva. Tale deve ritenersi la convenzione di imbarco stipulata dalla amministrazione delle ferrovie dello stato, armatrice delle navi traghetto in Esercizio nello stretto di Messina, avente a oggetto l'arruolamento di personale per un periodo di trenta giorni, poiche, ricorrendo tutti gli elementi del rapporto di pubblico impiego, non ha alcuna incidenza che l'atto costitutivo del rapporto abbia Forma unilaterale ovvero sia incluso in una convenzione, nella quale confluiscano sia il provvedimento autoritativo ed unilaterale di nomina, sia l'adesione del privato. (V 3594/76, mass n 382343).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 328, Cod. Navig. art. 332, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)