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Sez. L, Sentenza n. 9049 del 06/07/2000 (Rv. 538299 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Sospensione per pregiudizialità del processo pendente in Cassazione - Riassunzione - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza di legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538299-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

In caso di sospensione necessaria del processo per pregiudizialità di altro processo pendente tra le medesime parti in sede di legittimità, la sentenza della Corte di Cassazione, salvo il caso di rinvio, rappresenta il momento finale della sospensione ed è dalla sua pubblicazione che decorre il termine di sei mesi entro il quale la causa deve essere riassunta (nella specie, col provvedimento di sospensione era stata fissata la prosecuzione nel termine di sei mesi dalla notifica della sentenza della Corte di Cassazione e il processo era stato riassunto a quasi quattro anni di distanza da detta pronuncia; la S.C., sulla base del principio esposto, ha confermato la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)