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Sez. L, Sentenza n. 11556 del 06/11/1995 (Rv. 494562 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Estinzione del diverso giudizio in relazione al quale è stata disposta la sospensione - Riassunzione del giudizio sospeso nel termine indicato dall'art. 297 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze in ordine al decorso della prescrizione del diritto fatto valere.
Stato
decisa il 1995-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494562-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

Nell'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio in relazione alla pendenza di controversia prevista dall'art. 295 cod. proc. civ. dinanzi allo stesso o ad altro giudice, qualora la suddetta controversia sia venuta ad estinguersi, la riassunzione del giudizio sospeso, in mancanza di contestuale fissazione dell'udienza di prosecuzione, deve avvenire ex art. 297 cod. proc. civ. nel termine perentorio di sei mesi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'estinzione, ovvero, se questa sia dichiarata con ordinanza, dal momento in cui la stessa non è più soggetta al reclamo ex. artt. 308 e 178 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudizio sospeso può a sua volta estinguersi solo se non sia stato riassunto nel predetto termine e che fino alla scadenza di questo non corre, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod.civ. la prescrizione del diritto fatto valere nel giudizio stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)