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Sez. 1, Sentenza n. 5950 del 15/04/2003 (Rv. 562148 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti agli arbitri - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562148-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

La "vis attractiva" prevista dall'art. 24 legge fall. - il quale prevede la competenza, esclusiva ed inderogabile, del tribunale che ha dichiarato il fallimento per tutte le azioni che ne derivano - non opera per le azioni aventi con il fallimento un rapporto di mera occasionalità; in detto rapporto si pone l'azione rivolta alla liquidazione del compenso arbitrale non accettato dalle parti, la cui cognizione continua a spettare pertanto, anche in caso di fallimento, al presidente del Tribunale indicato nell'art. 810, secondo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)