Sez. 1, Sentenza n. 5950 del 15/04/2003 (Rv. 562148 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti agli arbitri - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
La "vis attractiva" prevista dall'art. 24 legge fall. - il quale prevede la competenza, esclusiva ed inderogabile, del tribunale che ha dichiarato il fallimento per tutte le azioni che ne derivano - non opera per le azioni aventi con il fallimento un rapporto di mera occasionalità; in detto rapporto si pone l'azione rivolta alla liquidazione del compenso arbitrale non accettato dalle parti, la cui cognizione continua a spettare pertanto, anche in caso di fallimento, al presidente del Tribunale indicato nell'art. 810, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)